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Cos’è che rende l’etica qualcosa di distinto dal diritto in quanto ai propri principi? Quali sono i momenti chiave dello sviluppo di un concetto da portare ad evidenza così da eliminare la patina di naturalità che lo ricopre? Con la sua prima monografia L’imputazione e la colpa. L’invenzione della volontà, Quodlibet, Macerata, 2024, Arianna Brunori cerca di rispondere a tali domande. Per mezzo dell’archeologia filosofica di Giorgio Agamben, l’autrice si situa in una tradizione più ampia che passa per Foucault e giunge al suo capostipite Nietzsche. Tale metodo si potrebbe così compendiare: non v’è qualcosa la cui essenza non sia stata costruita, qualcosa che si dia completamente determinata nel suo primo apparire, come se si desse il concetto e poi l’esistenza ma al contrario è l’esistenza a plasmare il concetto. libertà.

Con un effetto, però, retroattivo ed illusorio: ciò che si è formato seguendo certi principi e certi presupposti appare – una volta stabilizzatosi – come qualcosa di naturale. Il metodo consiste nel comprendere e rivelare i continui processi di naturalizzazione a cui tendono tutti i dispositivi concettuali e di potere. A tal proposito, il testo di Arianna Brunori è chiarissimo nei suoi presupposti. «L’etica occidentale, anche e soprattutto attorno a questo concetto [cioè l’imputazione e il suo legame costitutivo con la volontà], mostra la sua subordinazione al diritto e alla sua esigenza punitiva» (p. 11); e ancora, il rapporto tra volontà e colpa «getta luce sulla dipendenza, che la precede e caratterizza l’intera tradizione occidentale, dell’etica dal diritto, di ogni riflessione sul bene dalla necessità di punire» (p. 18). Al di là dei motivi chiaramente esplicitati da Brunori, mi sembra, tuttavia, che ve ne siano altri che fanno da fondamentale contrappunto – non tanto per l’analisi archeologica quanto per il giudizio su tale analisi. Si tratta dell’idea che 1) il diritto sia un sistema essenzialmente oppressivo, con una visione prevalentemente soggettivistica; 2) che il diritto si fondi sulla punizione e non, invece, sulla sanzione – o perlomeno, sanzione e punizione si equivalgono; 3) che la punizione sia sempre ingiusta perché il sistema del diritto è sempre altro rispetto alla vita umana; 4) che imputare quindi significa «normare» la vita umana, e dunque che vi sia la vita e la norma, la vita e le forme come due piani se non separati perlomeno teoricamente distinguibili e per sé stanti. Questi presupposti impliciti del discorso li riprenderò solo dopo aver affrontato in via preliminare un altro punto. Mi riferisco all’importante nozione ripresa nel titolo: quella di invenzione.

Non risulterà inutile notare come il libro si inserisca in un ampio filone che a partire dalla seconda metà del Novecento insiste sulla nozione di invenzione. Mi riferisco, ad esempio, al testo che mi sembra abbia dato il via a questo paradigma e cioè al classico dell’antropologia The invention of culture (1975) di Roy Wagner – recentemente ripubblicato con una postfazione di Tim Ingold – , all’importante testo di Michel de Certau, L’invention du quotidien (1980), a quello di Marcel Detienne, L’invention de la mythologie (1981), oppure al testo di Eric Hobsbawm e Terence Ranger, The invention of tradition (1983). E se volessimo arrivare ai giorni nostri, in ambito più “pop”, lo storico del cibo Alberto Grandi nel 2020 pubblica Denominazione di origine inventata. Le bugie di marketing dei prodotti tipici italiani. Libro che esplicitamente denuncia l’invenzione della tradizione culinaria italiana, riportandone i tratti specifici e caratteristici al boom economico dell’Italia degli anni ’60. Cito questi lavori perché ciascuno, a proprio modo, e con profondità teoriche molto diverse, compie una precisa operazione: ridiscutere la nozione di esistenza di un oggetto di sapere, il quotidiano, la tradizione storica inglese, il mito, la tradizione culinaria. Cosa significa affermare l’esistenza di qualcosa come la “vita di ogni giorno”, di una “storia passata”, o di una “storia sull’origine”, e ancora più da vicino di “ciò che mangiamo”? Si tratta in ogni caso, di un’analisi auto-riflessiva rispetto alle proprie discipline di riferimento. Hobsbawm, Ranger e Grandi intendono l’invenzione come pratica artificiale, in cui si colmano i vuoti documentali con delle costruzioni narrative. Costruzioni che servono a dare l’idea di continuità dove non c’è, o anche dove non si voleva che ci fosse. Sebbene in maniera molto diversa, De Certeau e Detienne definiscono l’oggetto come prodotto di una pratica. Tale pratica, tuttavia, reca con sé un effetto illusorio retroattivo: ciò che, infatti, è alla fine, ossia il prodotto di una pratica di sapere, viene posto all’inizio come ciò che già esistente rende possibile la pratica. E qui il motivo per cui è fruttuoso inserire all’interno di tale contesto anche il saggio di Arianna Brunori.  Da un lato, infatti, dal testo si evince chiaramente che la stessa nozione di imputazione e quella di volontà si definiscono come il prodotto naturalizzato di una pratica filosofica, che è tanto di teorizzazione quanto di legittimazione. Dall’altro lato, tuttavia, la “scoperta” dell’invenzione rimanda una ad inevitabile critica della sua artificiosità. Inventare la volontà è far cadere in trappola la vita umana.

È a quest’altezza che i presupposti impliciti del testo prima elencati emergono e fanno virare il giudizio verso una lettura negativa dell’invenzione della volontà. Se il diritto è inteso alla radice come ciò che opprime la vita, la volontà come figlia dell’imputazione non può che essere il braccio armato del diritto. E qui, giungiamo alla decisione che può modificare appunto non l’analisi ma il giudizio sull’analisi. Quand’è che un’azione assume concretamente il proprio significato? Comprendiamo che l’azione soggettiva è reale solo se si fa oggettiva, solo se trapassa nell’ordinamento sociale e giuridico? Oppure, dall’altro lato, comprendiamo che l’azione per l’ordinamento giuridico è già da sempre, e in quanto tale, cioè imputabile, colpevole? Il soggettivo ha la sua verità nell’oggettivo oppure la sua condanna? Il che significa, anche solo nel campo specifico del diritto, qual è il rapporto che si pone tra diritto soggettivo e tutela giudiziaria? In questa lettura, finanche la tutela soggettiva nel diritto viene ricompresa tout court nella critica metafisica o in generale filosofica alla macchina stessa del diritto. Qui Brunori si riferisce a un testo importante di Salvatore Satta, giurista, scrittore e filosofo del processo giudiziale, Il mistero del processo in cui Satta scrive che ad emergere dal diritto stesso è «l’originario e tuttavia permanente nucleo di vendetta dal quale si è svolta la giustizia» (p. 81; Satta, 2006, p. 26). È interessante notare come Satta pensi il giudizio solo in ultima analisi come “colpa” mentre in generale nella sua riflessione il giudizio è ciò che in-forma la vita, che arrestandola la fa “ri-flettere” su stessa. In questo senso, persino in Satta i due sensi del processo si incontrano e sono in tensione. Da un lato, v’è l’idea che l’azione prenda “forma” realmente solo nel diritto e in un’ultima istanza nel giudizio processuale (e non l’inverso). Dall’altro, l’idea che questo arrestarsi della vita, l’esser partita nel giudizio, sia condanna e colpevolezza. Solo in questo secondo senso, la «sola vera pena» è il giudizio, e l’innocenza non coincide con l’assoluzione ma solo con «colui che passa nella vita senza giudizio».

Mi pare che il saggio di Brunori, propendendo esplicitamente per il secondo lato di tale contraddizione, faccia sì che il polo della verità, realtà, autenticità dell’azione sia sbilanciato sul soggetto. La partizione del diritto opererebbe su di lui una continua menomazione. Conseguentemente, tale posizione mi pare eliminare la possibilità di pensare il diritto come ciò che rende visibile l’ordine concreto – qualcuno direbbe la costituzione materiale – che su di esso si fonda. In altri termini, il diritto rende visibile il fare di tutti e di ciascuno che è tale ma senza ancora riflettersi oggettivamente nel mondo, senza cioè la coscienza che la separazione tra soggetto e diritto è del tutto unilaterale. Anzi, è proprio separato dalla vita, dice Satta in un testo del 1955[1], che il diritto si riduce «a una serie di comandi, solo formalmente validi».

Giambattista Vico nella sua opera giuridica De Uno Universi Iuris Principio et Fine Uno (1720), giunge a sostenere che lo stesso Ius deriva dall’Ordo. In altri termini, l diritto deriva da un ordine di verità che lo lascia emergere e sussistere, e d’altro canto, solo nello Ius si riesce a intravedere tale Ordo. Ius ex ordine, scrive Vico. Non siamo tanto lontani, dal punto di vista teoretico, dal problema di Satta nel rapporto tra diritto e processo giudiziale. Ancora più profondamente, legando ius a lex, entrambi monosillabi, Vico li definisce come i vocaboli che affondano le radici nell’infanzia stessa dell’umanità, i primi vocaboli per le cose. Ora, certamente non dobbiamo né seguire le etimologie vichiane né per forza intendere l’ordine da cui emerge il diritto in chiave “neoplatonica” come fa Vico. Abbiamo, infatti, anche un altro strumento per segnalare ciò che emerge nello ius e anche nell’inventio(come ci ricorda de Certeau): il senso comune. Di qui il primo punto: il senso comune di cosa se non di una comunità, di un popolo? Senso comune da intendersi come questo sentimento di accordo, di convenienza, nel senso di cum-venire, delle rappresentazioni, e delle cose. L’utilitas spinoziana, o l’aequitas vichiana, come ciò che nel diritto mostra l’accordar-si delle cose. Tale accordo non ha un contenuto concreto definito ma indica lo schema della concordanza. Una concordanza che è interna alle cose e non sussunta dall’esterno, e quindi da individuare ogni volta in maniera nuova. Tant’è che, ad esempio, Vico dalla prima alla terza edizione della Scienza Nuova approfondisce la definizione contenutistica (o dei costumi) del senso comune (senso del pudore nei confronti della divinità; matrimonio; sepolture) fino a una definizione di principio: «‘l senso comune è un giudizio senz’alcuna riflessione, comunemente sentito da tutto un ordine, da tutto un popolo, da tutta una nazione o da tutto il gener umano» (Sn44, Degnità XII).

Il senso comune è il modo in cui prende concretezza in forma inconscia il sentimento della concordanza e discordanza delle res, vocabolo dice Vico, che nell’infanzia dell’umanità, indica qualsiasi azione umana. Scrivere tale concordanza: ecco lo ius, questo continuo farsi del giudizio, della partizione. Fissare è dare forma, e non ogni forma rende possibile passare a tutte le altre forme. Anzi. Questa impossibilità la possiamo chiamare sanzione. Per dirla con una battuta, è la rappresentazione a credere l’ordine sia tenuto insieme dalla forza ma ciò che lo mantiene è unicamente il sentimento fondamentale dell’ordine che tutti hanno.

In questo senso, l’analisi di Brunori – certo forzandola ben oltre le sue intenzioni– può essere intesa come un’analisi delle modalità con le quali il senso comune ha elaborato i mezzi orientati allo stabilirsi del suo ordine.

Concludiamo con due alternative che il moderno ci consegna. In Spinoza, da un lato, l’etica viene sottratta al principio imputazionale – come del resto esplicitamente sottolineato nel libro. Dall’altro, tuttavia, è proprio all’interno dello Stato che viene individuato il luogo proprio del “giusto” e dell’“ingiusto”. Ed è all’interno dello Stato che legittimamente si deve (non solo si può) applicare il principio della responsabilità e della sanzione. Si riesce, altrimenti detto, a tenere insieme l’idea di un’etica sottratta all’imputazione e l’ordine dello Stato come sistema dell’utilitas comune. Possiamo pensare, però, anche a Hegel con il quale si prospetta un’altra soluzione moderna. Hegel nella sua nota al par. 4 dei Lineamenti di filosofia del diritto, arriverà a dire che il prodursi della «volontàintesa come lo spirito pratico in genere, è la verità più prossima dell’intelligenza». Un inveramento, cioè, della volontà nel sapere che è produzione dell’ordine. In questo senso, l’analisi dell’Autrice risulta di profondo interesse e fornisce materiale prezioso anche per letture alternative più orientate verso una considerazione diversa del diritto, certo scaturita a sua volta da un diverso giudizio sul moderno.

Francesco Belmonte


[1] S. Satta, Il diritto, questo sconosciuto, in «Il Foro italiano», 1955; ora in Id., Soliloqui e colloqui di un giurista (1968), Illisso, Nuoro, 2005, p. 90.

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